CCNL edilizia artigianato: livelli, mansioni e classificazione del personale

2023-03-23 17:29:04 By : Ms. Anna Chen

Il CCNL edilizia artigianato contiene una classificazione del personale basata su sette livelli, dal primo livello al settimo, più la figura dei Quadri. Si tratta del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini.

La classificazione del personale è disciplinata all’art. 77 del CCNL degli edili artigianato, mentre per i Quadri c’è un articolo apposito, l’art. 78.

In questi articoli, il CCNL spiega per ogni livello quali sono le caratteristiche dei lavoratori e procede a fare un’elencazione delle figure inquadrate in quello specifico livello. Ad ogni livello spetta una determinata retribuzione indicata nelle tabelle retributive.

Vediamo cosa prevede il CCNL edilizia artigianato in merito alla classificazione del personale, come orientarsi tra i vari livelli, quali mansioni sono previste per ogni livello e quali retribuzioni spettano per ogni livello.

L’art. 77 parte III del CCNL edilizia artigianato stabilisce che la classificazione dei lavoratori del comparto è effettuata secondo i seguenti livelli:

Dopo tale elencazione, l’art. 77 del CCNL Edilizia artigianato stabilisce che “La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali”.

Prima di procedere all’esposizione di tutti i livelli di classificazione del personale, nonché alla declaratoria per ogni livello, riportiamo le tabelle retributive attualmente in vigore per il contratto edilizia artigianato.

Le tabelle retributive in vigore dal 1° marzo 2021 e attualmente ancora in vigore per i dipendenti (operai ed impiegati) di imprese che applicano il CCNL edilizia artigianato sono le seguenti:

Le tabelle retributive in vigore dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 per i dipendenti (operai ed impiegati) di imprese che applicano il CCNL edilizia artigianato sono le seguenti:

Dalla tabella retributiva appena vista sono evidenti le differenti retribuzioni spettanti ai lavoratori in base al loro livello d'inquadramento contrattuale. Vediamo ora quale livello spetta al lavoratore in base alla declaratoria e alle mansioni svolte nel CCNL edilizia artigianato.

Volendo partire dal livello più alto della classificazione del personale e prima di affrontare la declaratoria dei sette livelli di classificazione del personale previsti dall’art. 77 del CCNL edili artigianato, vediamo chi sono i soggetti inquadrati come “Quadri”.

L’art. 78 del contratto collettivo regolamenta la figura dei quadri e stabilisce che “Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi”.

Proprio per l’elevato livello di responsabilità a cui sono chiamati i soggetti assunti come Quadri, nonché per la loro preparazione specialistica, l’azienda deve assicurare agli stessi una serie di tutele.

L’art. 78 Stabilisce che “Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con l'esclusione del caso di colpa grave o dolo. Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”.

Come si può vedere anche dalle tabelle retributive di cui sopra, ai dipendenti assunti con la qualifica di quadro, nello stipendio mensile viene pagata un’indennità di funzione di 140,00 euro.

Tale indennità, così come stabilito nell’art. 78 viene erogata “dal 1 ottobre 2008, al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 72”.

Infine, l’art. 78 per i quadri stabilisce che: “In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190”.

Secondo l'art. 78 del CCNL edilizia artigianato, per quanto riguarda il 7° livello "Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa".

Sempre in base alla declaratoria del CCNL Edilizia artigianato, relativamente al sesto livello è stabilito che "Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.

Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.

Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

Continuando secondo la classificazione del personale art. 78 del CCNL edilizia artigianato, passiamo al quinto livello. Secondo il contratto collettivo "Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati -operai.

Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.

Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di "tecnico consollista", traducono in programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici.

Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega dell'azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l'approvvigionamento.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.

Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di ‘Restauratore di beni culturali' .

Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.

Per quanto riguarda il quarto livello, il CCNL stabilisce che "Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.

Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:

Esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.

Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale

Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.

Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici

Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3 livello e le ulteriori seguenti:

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo.

Tornando a quello che stabilisce il contratto collettivo relativamente alla classificazione del personale, per quanto riguarda il terzo livello "Appartengono al 3 livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere. Cura contratti e preventivi sempre che sotto direzione.

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti, al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti e colorate sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiature degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.

Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento).

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2 livello e le ulteriori seguenti:

Sempre secondo la classificazione del personale CCNL Edilizia artigianato "appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.

In merito all'inquadramento al 2° livello del CCNL edilizia artigianato, la declaratoria definisce la figura dell'operaio qualificato, stabilendo che "Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

Per il rocciatore, il CCNL elenca le mansioni che lo stesso svolge. In particolare stabilisce che si tratta di colui che "Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:

Sempre per la classificazione del personale al 2° livello, il contratto collettivo nazionale Edilizia artigianato continua con la declaratoria delle mansioni:

Il livello più basso della declaratoria relativa alla classificazione del personale nel CCNL edilizia artigianato è il 1° livello.

Il CCNL stabilisce che "Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione".

Il CCNL per operai comuni intende:

Per questi ultimi, il CCNL elenca le mansioni che tale figura svolge; si tratta di addetti:

Si continua poi con la declaratoria dei lavoratori assunti al 1° livello:

Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti".

Il CCNL edilizia artigianato, sempre all'art.77 si preoccupa di definire cosa accade per laureati e diplomati assunti con tale contratto collettivo. Nello specifico per le categorie di laureati e diplomati stabilisce che:

"I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso".

Per la figura del caposquadra, il CCNL edilizia artigianato stabilisce che "Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo)".